Statuti
Premessa
Sebbene la legge svizzera incoraggi l’incorporazione di una chiesa come associazione senza scopo di lucro, e che questa sia regolata da statuti (sotto), crediamo che qualsiasi chiesa che voglia funzionare come una chiesa del Nuovo Testamento debba prima di tutto essere composta da membri del cuore, e non dalla “carta”. Gli statuti che seguono sono redatti in fede per chiarezza e per aiutarci a capire dove vogliamo andare, ma non sostituiscono in alcun modo la Parola di Dio che è l’unica autorità per quanto riguarda la nostra condotta e la nostra dottrina.
TITOLO PRIMO – Nome, Sede, Scopo, Risorse
Art. 1 – Nome
L’Associazione Cristiana Centro Cristiano Parola Vivente, conosciuta anche sotto la denominazione, Chiesa Cristiana Parola Vivente, o in francese Centre Chrétien Parole Vivante e in inglese Living Word Christian Center o con le sue sigle: CCPV e LWCC; avendo acquisito la personalità giuridica in virtù dei suoi statuti in data …, e costituita come associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Il Centro Cristiano Parola Vivente è affiliato presso la CEVI (Chiesa Evangelica Internazionale, la cui sede è a Roma).
Art. 2 – Sede
L’associazione Centro Cristiano Parola Vivente ha sede a Melano.
Art. 3 – Scopo
L’associazione Centro Cristiano Parola Vivente ha per scopo: l’annuncio e la diffusione dell’evangelo di Gesù Cristo, con qualsiasi mezzo o forma, in accordo con il Nuovo Testamento. Una lista più dettagliata si trova nel regolamento interno.
L’associazione Centro Cristiano Parola Vivente è innanzi tutto di pubblica utilità per l’interesse generale di tutta la comunità.
Art. 4 – Risorse
L’associazione è sostenuta dalle offerte volontarie dei membri o di terze persone; ricavati provenienti dalle attività svolte dall’associazione (cfr. Art. 3). Nessun membro del CCPV né tanto meno gli eredi o una persona terza, può chiedere a qualsiasi titolo, la restituzione delle somme versate e/o di ricevere interesse di sorta in denaro od in natura sul patrimonio sociale.
TITOLO SECONDO – Struttura dell’associazione
Art. 5 – Organi:
Sono membri d’ufficio dell’associazione,
- con diritto di voto (soci attivi):
- Ogni responsabile dei settori e dei gruppi di case.
- Altre persone purché accettate dalla riunione su convocazione del Comitato direttivo
- a titolo consultivo (soci passivi):
- Tutti i collaboratori che aiutano regolarmente nei vari ministeri e servizi della Chiesa.
Tutte le persone che frequentano il CCPV in modo regolare e che si sentono parte di questa Chiesa. - Ministri del vangelo che frequentano regolarmente la chiesa
- Tutti i collaboratori che aiutano regolarmente nei vari ministeri e servizi della Chiesa.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 6. – Condizioni d’ammissione
L’assemblea generale è composta dai solo soci attivi, cioè di tutti coloro che sono responsabili dei settori e dei gruppi di case. Per diventare responsabile di settore e dei gruppi di casa, le persone devono riempire la condizioni stipulate nel regolamento interno.
Art. 7 – Convocazione e Competenze
L’assemblea sociale (AG) e convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione (CA). La convocazione deve giungere ai soci almeno 10 giorni prima della data prevista per l’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In tale assemblea si approveranno i conti presentati dal Consiglio di Amministrazione nonché i rapporti sulle varie attività svolte dall’associazione durante l’anno trascorso.
L’Assemblea Generale (socci attivi) ha le seguenti competenze:
- Nomina e revoca dei membri del CA
- Sorveglianza della gestione del CA;
- Approvazione dei conti; modifica degli statuti;
- Decide tutti gli oggetti non riservati esplicitamente al CA.
I membri del CA saranno scelti dall’assemblea dei soci attivi in conformità alle indicazioni della Bibbia. Il CA stabilirà quindi, al suo interno, la ripartizione delle cariche ed i diritti di firma.
Art. 8 – Risoluzioni generali e Diritto di voto
Le decisioni generali sono prese dall’assemblea dei soci attivi (Assemblea Generale). Si vota per alzata di mano o per scritto.
Tutti i soci attivi hanno uguale diritto di voto in assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci attivi presenti.
Art. 9 – Assemblee straordinarie
Qualora si rendesse necessario, per richiesta di almeno la metà dei soci attivi, potranno tenersi delle assemblee dei soci attivi straordinarie. (Gli art. 7 e 8 sono applicabili per analogia.)
Ogni socio ha il diritto di controllare la contabilità dell’associazione durante tutto un esercizio contabile
Art. 10 – Tassa sociale
Responsabilità verso l’associazione.
L’associazione prevede una tassa sociale di 70,- Fr all’anno.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 11 – Compiti e competenze
a) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’associazione. Esso rappresenta l’associazione verso i terzi e si impegna ad eseguire le decisioni assembleari nonché a rispettare e ad eseguire le indicazioni provenienti dal Consiglio Spirituale (CS).
- Esso è responsabile della presentazione del rendiconto finanziario annuale (Bilancio e Conto Economico) nonché di un “Budget” relativo all’andamento preventivato per l’anno seguente.
- Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’entità della retribuzione delle persone che svolgono un’attività che, a parere del Consiglio Spirituale, debba essere remunerata finanziariamente
Art. 12 – Composizione ed elezione
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o più membri di cui almeno uno che faccia anche parte del Consiglio Spirituale (CS).
- Per tenere una seduta devono essere presenti i 2/3 dei membri.
- L’accesso a questo organo (CA) è precluso a coloro che dovessero ricevere una remunerazione finanziaria (ad es. prestazioni salariali) da parte dell’associazione.
- I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall’Assemblea Generale su indicazione del Consiglio Spirituale e di quelli che già sono in carica.
- Il loro mandato è triennale. La rielezione per un nuovo mandato è ammessa.
- Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio presidente.
- L’attività del Consiglio di Amministrazione deve essere sempre conforme alla Parola di Dio dato che, a livello spirituale, i membri di questo organo sono da considerarsi dei Diaconi.
Art. 13 – Funzioni particolari
- Il Consiglio di Amministrazione deve prevedere al proprio interno la nomina di un cassiere e di un segretario. Alternativamente, queste funzioni possono essere ricoperte anche da una sola persona.
Il cassiere ed il segretario informano regolarmente della loro attività il Consiglio di Amministrazione e, in casi particolari, il Consiglio Spirituale.
CONSIGLIO SPIRITUALE
Art. 14 – Compiti e competenze
- Il Consiglio Spirituale è l’organo incaricato del governo spirituale, dottrinale e teologico dell’associazione.
- Esso supervisiona ed indirizza l’attività del Consiglio di Amministrazione e lo ragguaglia costantemente sugli obiettivi che desidera raggiungere.
L’ORGANO DI REVISIONE
Art. 16 – Revisori dei conti
- L’Assemblea sceglie due revisori dei conti che vigilano sulla regolarità della tenuta dei documenti contabili, delle registrazioni, del bilancio.
- Essi durano in carica quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato.
IL PASTORE
Il Pastore principale della chiesa è la persona in carico della celebrazione dei culti, nonché del raggiungimento degli scopi e propositi dell’Associazione.
Tutto quello che riguarda la regolazione del ministero pastorale, del suo svolgimento, e della sua successione, è descritta nel regolamento interno.
DISPOSIZIONI SPECIALI:
Art. 17 – Regolamento interno
L’assemblea dei soci attivi può stabilire un regolamento interno per quanto concerne l’organizzazione delle riunioni di culto o assemblee che l’associazione Centro Cristiano Parola Vivente può tenere.
SCIOGLIMENTO
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea dei soci attivi.
Esso avviene per decisione dei 3/4 dei soci attivi presenti all’assemblea dei soci attivi.
La liquidazione dei beni dell’associazione sarà fatta dal Presidente del CA.
Per il resto sono applicabili gli art. 77, 78 e 79 CCS.
Art. 19 – Scioglimento per fusione
Nel caso in cui l’associazione si sciogliesse per fusione con un’altra associazione avente scopo analogo, l’Assemblea Generale, sentito il parere del Consiglio Spirituale e del Pastore principale, della CEVI e dei pastori referenti, per adoperare le modalità di liquidazione dei beni come pure il loro impiego tenendo conto dello scopo dell’associazione.
Questi nuovi statuti sono approvati dall’assemblea sociale dell’associazione tenutasi il 23 marzo 2019.
Presidente
Segretaria