Statuti febbraio 2018
Centro Cristiano Parola Vivente Associazione
Ammendamenti dei statuti – (l’ultimi in data 4 settembre 2015…)
TITOLO PRIMO: Nome, Sede, Scopo, Risorse
Art. 1 – Nome
L’Associazione Cristiana Centro Cristiano Parola Vivente, conosciuta anche sotto la denominazione in francese Centre Chrétien Parole Vivante e in inglese Living Word Christian Center or con le sue sigle: CCPV e LWCC; avendo acquisito la personalità giuridica in virtù dei suoi statuti in data …, e costituita come associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Il Centro Cristiano Parola Vivente è membro della CEVI (Chiesa Evangelica Internazionale, la cui sede è a Roma).
Art. 2 – Sede
L’associazione Centro Cristiano Parola Vivente ha sede a Melano.
Art. 3 – ScopoL’associazione Centro Cristiano Parola Vivente ha per scopo:
l’annuncio e la diffusione dell’evangelo di Gesù Cristo, con qualsiasi mezzo o forma, in accordo con il Nuovo Testamento. Aiuto ed assistenza a qualsiasi persona pronta a lasciarsi rinnovare e trasformare dalla Parola di Dio (per es. bisognosi, senza tetto, tossicodipendenti, alcolizzati, ecc..). Servizio agli amici ed ai membri dell’associazione (per es. celebrazione di servizi religiosi, Santa cena, Battesimo, edificazione ed insegnamenti, ecc). Annuncio del vangelo e insegnamenti al di fuori dei locali dell’associazione, in altre comunità cristiane dove i servizi del CCPV sarebbero richiesti. Lavoro pastorale.
Locazione o acquisto di locali, immobili e terreni nella misura in cui essi siano utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale. Sostegno dei missionari in tutto il mondo affinché possano propagare l’evangelo nei loro Paesi.
Sostegno ad organizzazioni cristiane per progetti d’aiuto in caso di catastrofi naturali. Distribuzione di Bibbie e letteratura cristiana in Svizzera come all’estero. Organizzazione e conduzione di Scuole Bibliche.
Organizzazione di conferenze e concerti cristiani. Invito e sostegno di predicatori, insegnanti della Bibbia, pastori e missionari. Pubblicazione regolare di un giornale d’informazione ai membri ed amici dell’associazione che può comprende testimonianze, articoli ed annunci per promuovere e rafforzare lo scopo dell’associazione. Qualsiasi altro mezzo per raggiungere lo scopo sociale che sia conforme alle direttive del Nuovo Testamento: radio, televisione, satellite, internet e altri.
L’associazione Centro Cristiano Parola Vivente è innanzi tutto di pubblica utilità per l’interesse generale di tutta la comunità.
Art. 4 – Risorse
L’associazione è sostenuta dalle offerte volontarie dei membri o di terze persone; ricavati provenienti dalle attività svolte dall’associazione (cfr. Art. 3). Nessun membro del CCPV né tanto meno gli eredi o una persona terza, può chiedere a qualsiasi titolo, la restituzione delle somme versate e/o di ricevere interesse di sorta in denaro od in natura sul patrimonio sociale.
TITOLO SECONDO: Struttura dell’associazione
Art. 5 – Organi:
Gli organi dell’associazione Centro Cristiano Parola Vivente sono i seguenti:
A) Soci attivi
B) Soci ordinari
C) L’assemblea generale (AG)
D) Il consiglio di Amministrazione (CA)
E) Il consiglio Spirituale (CS)
F) L’organo di revisione
G) Il Pastore
L’associazione contiene dei soci attivi e dei soci ordinari.
a) i soci attivi sono i quali, avendone fatto richiesta, per scelta vocazionale, hanno deciso di dedicarsi all’attività dell’Associazione in qualità di responsabili di un settore (capogruppo). Essi svolgono un incarico riconosciuto, con uno spirito di team, operando con fedeltà e lealtà per l’avanzamento dell’opera di Dio nel seno del CCPV, collaborano alle attività promosse dall’Associazione sotto la direzione di al meno un membro del consiglio spirituale (CS).
b) i soci ordinari sono coloro che frequentano regolarmente le attività del CCPV, aiutandolo con le loro competenze, professionalità e consigli; sono anche soci ordinari tutte le persone che frequentano regolarmente le riunioni del CCPV.
Solo i soci attivi hanno voce e voto deliberativo; i rimanenti hanno diritto di esprimere un parere o un voto consultivo.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 6. – Condizioni d’ammissione
L’assemblea generale è composta dai solo soci attivi e del consiglio spirituale, ed è l’organo supremo dell’associazione. Quando un membro ordinario s’impegna a svolgere un ruolo di responsabile di settore/capogruppo, è la sua richiesta viene accettata dal consiglio spirituale (CS), egli diventa automaticamente socio attivo. Tuttavia, chiunque desidera diventare socio attivo deve adempiere le seguenti condizioni d’ammissione:
a) Confessare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua vita;
b) Essere battezzato per immersione conformemente alle istruzioni date da Gesù Cristo;
c) Essere battezzato nello Spirito Santo, secondo Atti 2.1-4, con l’evidenza del parlare in altre lingue, o per lo meno desiderare ardentemente ricevere il battesimo nello Spirito Santo.
d) Seguire dei corsi sulla visione del CCPV.
e) Seguire il corso biblico (con esame) sui sette insegnamenti fondamentali del CCPV
f) Aderire con tutto il cuore alla confessione di fede del CCPV, alla sua Visione.
g) Un socio attivo s’impegna anche a partecipare alla vita dell’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale, cioè a le riunioni ordinarie e straordinarie del CCPV, ai gruppi di case, come pure rispettando i seguenti punti:
1. Proteggere l’unità dell’associazione;
2. Condividere la responsabilità dell’associazione;
3. Sostenere il ministero, lo scopo dell’associazione;
4. Sostenere la testimonianza dell’associazione.
h) In fine, un soccio attivo deve partecipare attivamente e regolarmente alle riunioni per socci attivi, quali NUCLEO DI CHIESA, che si svolgono circa 1 o 2 volte al mese.
i) Esclusione:
i. Il membro può lasciare l’associazione in ogni momento, dopo aver annunciato la sua decisione per iscritto al Consiglio Spirituale.
ii. Il Consiglio Spirituale può escludere un membro, qualora questa esclusione sia conforme alle Scritture o per mancanza ovvia del rispetto del punto (g) e sottopunti precitati.
iii. La qualità di membro attivo si perde in caso di assenza prolungata o ricorrente dalle attività (in particolare, cultuali) dell’associazione qualora questa non sia giustificata da validi motivi – la costante mancanza di rispetto dei punti elencato sotto il punto (g) implica la perdita di qualità di membro attivo.
iv. Il membro escluso o esclusosi dall’associazione non ha diritto di richiedere alcuna ripartizione del patrimonio sociale né in denaro, né in natura.
Art. 7 – Convocazione e Competenze
L’assemblea sociale (AG) e convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione (CA). La convocazione deve giungere ai soci almeno 10 giorni prima della data prevista per l’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In tale assemblea si approveranno i conti presentati dal Consiglio di Amministrazione nonché i rapporti sulle varie attività svolte dall’associazione durante l’anno trascorso.
L’Assemblea Generale (socci attivi) ha le seguenti competenze:
a) Nomina e revoca dei membri del CA
b) Sorveglianza della gestione del CA;
c) Approvazione dei conti; modifica degli statuti;
d) Decide tutti gli oggetti non riservati esplicitamente al CA.
I membri del CA saranno scelti dall’assemblea dei soci attivi in conformità alle indicazioni della Bibbia. Il CA stabilirà quindi, al suo interno, la ripartizione delle cariche ed i diritti di firma.
Art. 8 – Risoluzioni generali e Diritto di voto
Le decisioni generali sono prese dall’assemblea dei soci attivi (Assemblea Generale). Si vota per alzata di mano o per scritto.
Tutti i soci attivi hanno uguale diritto di voto in assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci attivi presenti.
Art. 9 – Assemblee straordinarie
Qualora si rendesse necessario, per richiesta di almeno la metà dei soci attivi, potranno tenersi delle assemblee dei soci attivi straordinarie. (Gli art. 7 e 8 sono applicabili per analogia.)
Ogni socio ha il diritto di controllare la contabilità dell’associazione durante tutto un esercizio contabile
Art. 10 – Tassa sociale
Responsabilità verso l’associazione.
L’associazione prevede una tassa sociale di 70,- Fr all’anno.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 11 – Compiti e competenze
a) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’associazione. Esso rappresenta l’associazione verso i terzi e si impegna ad eseguire le decisioni assembleari nonché a rispettare e ad eseguire le indicazioni provenienti dal Consiglio Spirituale (CS).
a. Esso è responsabile della presentazione del rendiconto finanziario annuale (Bilancio e Conto Economico) nonché di un “Budget” relativo all’andamento preventivato per l’anno seguente.
b. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’entità della retribuzione delle persone che svolgono un’attività che, a parere del Consiglio Spirituale, debba essere remunerata finanziariamente.
Art. 12 – Composizione ed elezione
a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o più membri di cui almeno uno che faccia anche parte del Consiglio Spirituale (CS).
b) Per tenere una seduta devono essere presenti i 2/3 dei membri.
c) L’accesso a questo organo (CA) è precluso a coloro che dovessero ricevere una remunerazione finanziaria (ad es. prestazioni salariali) da parte dell’associazione.
d) I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall’Assemblea Generale su indicazione del Consiglio Spirituale e di quelli che già sono in carica.
e) Il loro mandato è triennale. La rielezione per un nuovo mandato è ammessa.
f) Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio presidente.
g) L’attività del Consiglio di Amministrazione deve essere sempre conforme alla Parola di Dio dato che, a livello spirituale, i membri di questo organo sono da considerarsi dei Diaconi.
Art. 13 – Funzioni particolari
a) Il Consiglio di Amministrazione deve prevedere al proprio interno la nomina di un cassiere e di un segretario. Alternativamente, queste funzioni possono essere ricoperte anche da una sola persona.
b) Il cassiere ed il segretario informano regolarmente della loro attività il Consiglio di Amministrazione e, in casi particolari, il Consiglio Spirituale.
CONSIGLIO SPIRITUALE
Art. 14 – Compiti e competenze
a) Il Consiglio Spirituale è l’organo incaricato del governo spirituale, dottrinale e teologico dell’associazione.
b) Esso supervisiona ed indirizza l’attività del Consiglio di Amministrazione e lo ragguaglia costantemente sugli obiettivi che desidera raggiungere.
Art. 15 – Composizione ed elezione
a) Il Consiglio Spirituale è composto da due o più membri.
b) Per tenere una seduta devono essere presenti i 2/3 dei membri.
c) I membri del Consiglio Spirituale vengono designati dal Pastore. Ogni membro del Consiglio Spirituale opera in qualità di Leader-Sostenitori. Essi sostengono la visione del CCPV accanto al Pastore.
d) Il Consiglio Spirituale elegge il proprio presidente.
e) L’attività del Consiglio Spirituale deve essere sempre conforme alla Parola di Dio.
Art. 15 – Funzioni particolari
a) Il Consiglio Spirituale, nell’ottica di una equa ripartizione del lavoro da svolgere, si riserva la facoltà di eleggere uno o più capigruppo/responsabili di settori conformemente a quanto previsto dalle Scritture (Atti 6, 1-6).
L’ORGANO DI REVISIONE
Art. 16 – Revisori dei conti
a) L’Assemblea sceglie due revisori dei conti che vigilano sulla regolarità della tenuta dei documenti contabili, delle registrazioni, del bilancio.
b) Essi durano in carica quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato.
IL PASTORE
Il Pastore principale della chiesa è la persona in carico della celebrazione dei culti, nonché del raggiungimento degli scopi e propositi dell’Associazione.
Candidati per diventare un nuovo Pastore sono proposti dal Consiglio Spirituale e dal Pastore uscente dell’associazione sotto l’arbitraggio della CEVI. L’assemblea generale sceglierà quindi il nuovo Pastore principale con un voto di almeno due terzi. In caso di mancanza d’intesa, i membri dell’assemblea generale possono chiedere i servizi di consulenza e di conciliazione della CEVI (Chiesa Evangelica Internazionale) e/o di tre pastori che siano in stretto contatto con i membri e con la realtà locale dell’associazione
I compiti specifici del Pastore principale sono segnatamente i seguenti:
- Preparare e formare i membri dell’associazione al fine di conseguire lo scopo sociale; attribuire gli incarichi per gestire i vari settori dell’associazione. Tali incarichi possono essere attribuiti anche a persone non facenti parte dell’Associazione;
- Assumere, fare la supervisione del personale e fissare il salario del medesimo in funzione delle entrate dell’associazione;
- Lavorare in collaborazione con i responsabili dei vari settori dell’associazione gestendo gli affari correnti che si presentano;
- Convocare l’assemblea dei soci attivi qualora non fosse fatto dal CA e presiedere l’assemblea dei soci attivi
- Rappresentare l’associazione verso i terzi segnatamente in compiti specifici di natura pastorale;
Il mandato del Pastore principale non è limitato nel tempo. Tuttavia il Pastore può dare le proprie dimissioni in ogni tempo, con preavviso di sei mesi per la fine dell’anno scolare. Le dimissioni devono essere inoltrate al CA. - Vista la particolare carica, il Pastore principale può essere dimesso dalle sue funzioni se i seguenti fatti si sono verificati:
1) Violazione palese dei doveri di Pastore o dello scopo dell’associazione;
2) Mancata osservanza dello stile di vita cristiano e in accordo con il Nuovo Testamento;
3) Indebito arricchimento per appropriazione dei beni appartenenti all’associazione;
4) Differenze gravi e irreconciliabile.
In caso di litigio grave, l’associazione dovrà rivolgersi al servizio di mediazione e di conciliazione della CEVI e/o dei Pastori riferenti dell’associazione. Le direttive della CEVI e/o dei pastori referenti saranno sovrane, tutti i soci e il pastore si piegheranno a queste direttive e s’impegneranno a seguirle.
In caso di decesso del Pastore principale, il CA, sotto la guida e direzione della CEVI (Chiese Evangeliche, sede sociale a Roma) suggerirà un sostituto che sarà eletto con almeno due terzi dei voti dell’Assemblea Generale. Il sostituto dovrà corrispondere al profilo corrispondente alla natura del CCPV e prendere gli incarichi pastorali sopraccitati. In caso di mancato accordo dovrà essere proposto un nuovo candidato.
DISPOSIZIONI SPECIALI:
Art. 17 – Regolamento interno
L’assemblea dei soci attivi può stabilire un regolamento interno per quanto concerne l’organizzazione delle riunioni di culto o assemblee che l’associazione Centro Cristiano Parola Vivente può tenere.
SCIOGLIMENTO
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea dei soci attivi. Esso avviene per decisione dei 3/4 dei soci attivi presenti all’assemblea dei soci attivi.
La liquidazione dei beni dell’associazione sarà fatta dal Presidente del CA.
Per il resto sono applicabili gli art. 77, 78 e 79 CCS.
Art. 19 – Scioglimento per fusione
Nel caso in cui l’associazione si sciogliesse per fusione con un’altra associazione avente scopo analogo, l’Assemblea Generale, sentito il parere del Consiglio Spirituale e del Pastore principale, della CEVI e dei pastori referenti, per adoperare le modalità di liquidazione dei beni come pure il loro impiego tenendo conto dello scopo dell’associazione.
Questi nuovi statuti sono approvati dall’assemblea sociale dell’associazione tenutasi il 20 Febbraio 2018.
Presidente
Segretaria